Sicurezza

Come si adeguano le macchine prive del marchio “CE”?

sic_europeA distanza di quasi 20 anni dalla emanazione del DPR 459/96 di recepimento delle direttive europee, meglio noto come “Direttiva Macchine”, sono ancora molte le macchine installate che, essendo immesse sul mercato o in servizio prima della succitata norma, risultano prive del marchio “CE”.

Chi si trova di fronte a problematiche di questo genere spesso non sa cosa fare.

Di contro, l’esigenza di migliorare le performance di sicurezza nei luoghi di lavoro richiede certezze. Al datore di lavoro il compito di conciliare al meglio le esigenze di sicurezza con le quelle di carattere economico, senza dover incorrere in irregolarità le cui conseguenze, oggi più di ieri, possono avere ripercussioni non indifferenti.

L’atteggiamento spesso assunto da parte di numerosi consulenti tecnici della sicurezza, è stato quello di sottoporre i macchinari a radicali interventi di adeguamento alle norme europee con la finalità di conseguire la marcatura, oppure di indurre i datori di lavoro alla sostituzione dei suddetti macchinari.

testoLa sostituzione di una macchina può essere una scelta condivisibile quando le condizioni di obsolescenza e di costo, rendono conveniente questa soluzione. La marcatura “CE” di una macchina che ne è priva, significa sostenere dei costi aggiuntivi legati all’approntamento della documentazione tecnica correlata, senza che ciò sia necessario o richiesto dalla legge.

Un altro orientamento che nel passato ha avuto largo seguito, forse anche a causa di una insufficiente chiarezza delle specifiche norme nazionali, è stato quello di ritenere adeguate e quindi non bisognevoli di ulteriori interventi migliorativi, quelle macchine che rispondevano ai requisiti di sicurezza delle norme vigenti all’epoca della immissione sul mercato e quindi di fatto rispondenti ai soli requisiti fissati dal D.P.R. 547/55.

Con questa interpretazione, gli interventi di adeguamento erano mirati al solo ripristino di tutti quei dispositivi, posseduti dalla macchina al momento dell’acquisto e che nel corso della vita produttiva erano stati rimossi, danneggiati o comunque non assicuravano più la loro originaria funzione.

Questa interpretazione, in effetti, non poteva ritenersi esaustiva.

Il D.P.R. 459/96 richiede, per le macchine immesse sul mercato precedentemente alla sua entrata in vigore, la rispondenza alla normativa previgente, la quale non poteva essere riassunta nel solo nel D.P.R. 547/55. Assieme al D.P.R. 547/55, altre norme dovevano essere prese a riferimento: il D.Lgs 626/94, infatti, imponeva, all’art. 4 comma 5, ai “datori di lavoro […] nella scelta delle attrezzature […] di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori” ; e ancora l’art. 2087 del Codice Civile, impone di adottare le misure che secondo “la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera”.

Testo 2Ciò significa che nell’adeguamento dei macchinari, il datore di lavoro è tenuto a effettuare un’attenta valutazione dei rischi, cioè a verificare di volta in volta cosa sia possibile fare per rendere più sicure le proprie macchine con mirati interventi tecnici e procedurali, tenendo conto anche dell’evoluzione tecnica che dall’epoca della costruzione sono intervenuti sino alla data dell’adeguamento.

Quanto sopra è stato confermato da diverse sentenze della Corte di Cassazione Penale, che hanno sancito l’obbligo del datore di lavoro di tenere in debito conto nell’adeguamento sia delle innovazioni normative che tecnologiche nel frattempo intervenute.

Bisogna arrivare all’aprile del 2005 per avere una più esplicita disposizione normativa sull’adeguamento delle macchine prive del marchio “CE”. A seguito, infatti, della sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10/04/2003, il nostro Paese è stato obbligato a fissare i requisiti minimi da seguire, che sono stati aggiunti all’allegato XV del D.Lgs. 626/94 nello specifico articolo “2bis”.

Il recente D.Lgs. 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza, affronta il problema in maniera diretta, dedicando uno specifico allegato (allegato V): “Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione prima del recepimento delle direttive europee”.

Con tali nuove disposizioni viene fatta chiarezza e fornite indicazioni precise. Resta in ogni caso sottinteso, che il datore di lavoro a propria garanzia, deve procedere comunque a una specifica valutazione dei rischi finalizzata all’adeguamento redatta da professionisti qualificati che potrebbe evidenziare rischi residui non eliminabili con la sola applicazione delle disposizioni dell’allegato V.